ART. 9 - (Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
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