Legge Nautica  
 
ART. 7 - (Unità navali storiche)

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 Febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

c) rivestano un interesse storico o etnologico o, derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzate come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina di cui ai Capi I e Il del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro ed altri interventi sui beni di cui al comma 1;

c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

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