Legge Nautica  
 
ART. 5. - (Modifiche al codice della navigazione)

1. Al comma 1 dell’articolo 146 del codice della navigazione, le parole “e degli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate”.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

“Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 100 euro a 1000 euro.

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