ART. 4 - (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine)
1. All'articolo 2 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto Idrografico della Marina ed individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall’Association Internationale de Signalisation Maritime - lnternational Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).
2. All'articolo 30 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un’unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’art. 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.
3. All'articolo 30 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394. dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis e la persona al comando o alla conduzione dell’unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.
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