Legge Nautica  
 
ART. 2 - (Unità da diporto impiegatein attività di noleggio)

1. La lettera b) del comma 8 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio ”.

2. E’ istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l’equipaggio, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l’attuazione delle disposizioni dell’art. 10 del decreto-legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presentearticolo.

4. Il comma 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 Ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30, Luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

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