ART. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge 11 febbraio 1971 N. 50
h) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:
ART. 33. – 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue: a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni; b) per le unità non munite di marcatura CE:
- 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
- 2) Se non omologate, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 5 Ottobre 1999, n. 478.3. E’ responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza dei porti sicuri;
i) L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
ART. 35. – 1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.3 I servizi complementari di bordo di camera e cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
l) L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
ART. 37 - 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento;
m) L’articolo 39 è sostituito dal seguente:
ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.066 a euro 8.263; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 207 a euro 1.033.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 207 a euro 1.033. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500 ”;
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.
n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3 della presente legge è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.
o) il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3 , della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 Dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.
p) L'articolo 49 è sostituito dal seguente:
ART. 49. – 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall’autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.
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