ART. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge 11 febbraio 1971 N. 50
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
d) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
ART. 8. -1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime ed interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri ed i Servizi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcature CE: 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne; 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A) di cui all'allegato Il annesso al decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B) di cui all'allegato Il annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C) di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n, 436 e successive modificazioni; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D) di cui all'allegato Il annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni ”.
e) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
ART. 9. -1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e gli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione, ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.
f) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
g) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:
ART. 13 - 1 Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare: a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa.
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tal caso durante la navigazione deve essere tenuto a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni.
5. L 'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario.
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