ART. 15 - (Disposizioni abrogative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3,29,34,40,41,e 42 della legge 11 Febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
b) gli articoli 15, 17, e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni
c) l’articolo 15 della legge 5 Maggio 1989, n. 171 e successive modificazioni
d) il comma 3 bis dell’art. 1 della legge 12 Luglio 1991, n. 202 e successive modificazioni
e) i commi 6 e 12 bis dell’art. 65 del decreto legge 30 Agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 Ottobre 1993, n. 427
f) l’art. 3 del decreto legge 16 Giugno 1994, n. 378 convertito con modificazioni dalla legge 8 Agosto 1994, n. 498 e successive modificazioni
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 comma 2 e 19 comma 3 del decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa di stazionamento, di cui all’art. 17 della legge 6 Marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b, del presente articolo non è più dovuta.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l’anno 2003, 2.120.000 euro per l’anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall’anno 2005, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l’anno 2003, 5.456.000 euro per l’anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall’anno 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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