ART. 13 (Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative
nonché l’esercizio di attività portuali)
1. Le parole “Le concessioni di cui al comma “1” di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88", si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 1.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo :
“Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 “
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.
4. Al comma 7 dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo:
“Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo”.
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