Legge Nautica  
 
ART. 12 - (Azioni emesse da societą concessionarie di porti o approdi turistici)

1. Le azioni emesse da societą concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58.

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