Legge Nautica  
 
ART. 10 - (Modifica all’art. 1 del Regio Decreto 29 Luglio 1927, n. 1814)

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito è dal seguente:“I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al n. 1, del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili.

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