Legge Nautica  
 
News Norme - Modifiche e integrazioni alla legge 11 febbraio 1971 N. 50

"Varata la nuova legge per il riordino del settore nautico"

È con grande soddisfazione che il Presidente di UCINA (l'Associazione di Confindustria che rappresenta la produzione nautica italiana), Pier Paolo Vitelli, ha commentato l'approvazione definitiva della nuova legge per il rilancio della nautica da diporto. "Questa legge non è solo un grande risultato. È un punto di partenza importante per lo sviluppo del turismo nautico in Italia e il definitivo riconoscimento di rappresentare un settore produttivo fondamentale e strategico nel sistema economico italiano". La nuova legislazione - elaborata dal relatore Luciano Sardelli sulla base delle iniziali proposte di legge presentate dagli Onorevoli Muratori, Germanà, Perlini e Carli - raccoglie tutte le istanze che UCINA aveva avanzato sia pubblicamente con il Manifesto per la Nautica sia istituzionalmente attraverso una fattiva collaborazione con gli estensori della legge stessa. Tra le novità, la legge prevede l'abolizione definitiva della tassa di stazionamento, la semplificazione delle procedure burocratiche relative alle pratiche di immatricolazione delle imbarcazioni, la revisione delle pratiche di immatricolazione delle unità con innalzamento sino a 10 metri dei natanti e una chiara delimitazione con adeguate segnalazioni dei parchi marini. Altri provvedimenti che rinnovano il quadro della nautica in Italia sono: la regolamentazione del noleggio, il nuovo registro per charter yacht, l'abolizione dell'immatricolazione per i carrelli (si userà la targa dell'automobile o del mezzo che traina), la disciplina delle azioni emesse dalle società concessionarie di porti o approdi turistici, l'abolizione dell'omologazione del VHF e la riduzione delle sanzioni amministrative. Il ruolo e l'impegno di UCINA, ora, sarà quello di adoperarsi a divulgare e a far conoscere il più possibile la nuova legge agli operatori, ai produttori e ai diportisti per far sì che la nautica costituisca il volano per lo sviluppo del turismo in Italia. In questo senso la politica dell'Associazione è rivolta anche ad altre importanti iniziative, come la formazione professionale per il settore e la creazione di un sistema di porti nel Mezzogiorno.
Vediamo in pratica quali sono le principali novità che hanno effetto immediato, e quindi già in questa stagione estiva, per il diportista:

· Abolizione definitiva della tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto
· Chi compra un natante (barca di lunghezza inferiore ai 10 metri, sia a vela sia a motore) può metterla in acqua direttamente: ovvero non c’è obbligo di immatricolazione
· Il natante può superare la distanza delle 12 miglia dalla costa, se la tipologia di imbarcazione lo permette
· Per le imbarcazioni le procedure di immatricolazione sono state notevolmente semplificate ed è prevista la possibilità di rilasciare una licenza provvisoria per sei mesi (unitamente al certificato di sicurezza definitivo) senza attendere notaio e ufficio del registro, in attesa della presentazione del titolo di proprietà da effettuarsi a cura dell’intestatario della fattura entro i 180 giorni successivi
· La legge introduce una norma “salva vacanze” che permette a coloro che hanno smarrito o sono stati derubati dei documenti della barca di poter circolare nei porti italiani con la denuncia
· La nuova legge permette di installare a bordo un VHF fisso, esonerandolo dal collaudo e dalle ispezioni, semplicemente verificando, al momento dell’acquisto, che questo sia omologato
· La legge introduce maggiore omogeneità e uniformità nell’emissione delle ordinanze e determina la competenza della Guardia Costiera nell’effettuazione dei controlli
· La guida senza patente è punita severamente , può comportare il ritiro della licenza fino a 30 giorni, ma la legge abolisce la possibilità di arresto
· La legge tende a garantire una uniforme identificazione dei limiti di navigazione delle aree marine protette, facilitando la fruibilità nel rispetto dell’ambiente. Le infrazioni, in mancanza di adeguata indicazione, non comporteranno sanzioni penali
· Per i carrelli la legge permette l’adozione di una targa “ripetitrice” (ovvero quella dell’auto che traina) in luogo di una targa autonoma con numero progressivo distinto
· In linea con la normativa europea la legge attribuisce al responsabile conduttore o al proprietario totale discrezionalità sui comportamenti dell’equipaggio
· Ugualmente al conduttore è attribuita maggior responsabilità nella scelta della tipologia di navigazione
Gli Articoli
News Norme
Art. 1
parte 1
Art. 1
parte 2
Art. 1
parte 3
Art. 1
parte 4
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
   
 
 
 
  Gioymar nuovo e usato  
 
Copyright © 2000 -2006 - MotoNautica Official Site - Motonautica Editrice S.r.l.; Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati.